Cos’è l’ Usura bancaria
L’usura bancaria è una particolare forma di usura, che consiste nell’erogazione di un credito (mutuo, prestito personale) concesso da un istituto finanziario (banca, finanziaria) a fronte di un tasso di interesse superiore a quello legale cosiddetto tasso di interesse usurario la cui determinazione viene fatta tenendo conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Il fenomeno più frequente di quanto si pensi
Tale pratica illecita è stata riscontrata anche nell’operato degli istituti Bancari e finanziari, la materia dell’usura bancaria, è molto complessa e per chi non ha delle conoscenze specifiche in materia, rischia di dare false informazioni. Bisogna effettuare una attenta analisi svolgere le dovute indagini prima di avviare qualsiasi azione nei confronti degli istituti essendo un procedimento lungo e insidioso.
La legge 108/1996
La norma di riferimento è la legge 108/1996, l’usura è una pratica illegale che consiste nell’applicazione di un tasso di interesse esorbitante: nel caso delle banche, si parla di usura quando tale tasso supera quello fissato trimestralmente dal Ministero del Tesoro, secondo la legge 108/1996. In altre parole, al fine di evitare il fenomeno dell’usura, la Banca d’Italia, ogni tre mesi, fissa un tasso d’interesse massimo detto “ SOGLIA”, applicabile dall’ente finanziario al momento dell’accensione di un rapporto e che non deve essere superato.
L’ articolo 1815 c.c. – i risvolti civili
Anche l’art 1815 cc il secondo comma prevede che” Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi “ quindi tuti gli importi pagati devono essere recuperati integralmente.
L’articolo 644 c.p. – i risvolti penali
In materia penale l’usura è disciplinata dall’art 644 cp che stabilisce “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” non vi è dubbio che ne calcolo del tasso di interesse effettivo vadano inclusi tutti gli oneri a carico della parte finanziata, collegati al credito, nella nella misura e secondo le condizioni di applicazione previste dal contratto, così come le voci di costo previste per contratto in alcuni rapporti, ma che intervengono solo in circostanze eventuali e non prevedibili nel momento di sottoscrizione dell’accordo tra le parti, tra cui i costi e le commissioni anche per estinzione anticipata.
I continui aggiornamenti sulla materia da parte delle sentenze delle corti
Numerose sono le sentenze anche in materia penale citandone alcune come ad esempio Cassazione, II Sez Penale 19/12/2011 n 46669 disponente a pagina 16, che “ le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di diritti e obblighi …….” Ancora la sentenza Cassazione penale 12 maggio 1999 n 6015, ha stabilito che il delitto di usura si configura come reato a schema duplice, costituito da due fattispecie, uno dal profitto illecito, l’altra dalla sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato.
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Conclusioni
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